L’intermediario nella gestione dei rifiuti è un soggetto professionale che possiede le abilitazioni richieste all’esercizio di tale professione con le quali, a norma di legge, viene riconosciuto il possesso dei requisiti e l’adeguata conoscenza in merito alle caratteristiche dei rifiuti, alle modalità di movimentazione e alla destinazione dei rifiuti stessi.
Nello specifico, l’intermediario nella gestione dei rifiuti, secondo il Codice Ambientale D. Lgs. 152/06, è definito come “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”.
Si tratta di figure professionali abilitate allo svolgimento delle pratiche documentali e tecniche necessarie per il corretto trattamento dei rifiuti, per il trasporto e il recupero e/o lo smaltimento finale.
L’intermediario, che opera secondo la normativa in vigore, si pone come garante dell’applicazione delle volontà del legislatore in materia ambientale e di rifiuti, essendo la figura specializzata che deve conoscere a fondo la normativa e supportare i produttori di rifiuti nella corretta gestione.
Esso è considerato l’anello di congiunzione del ciclo del rifiuto, ma è un soggetto distinto sia dal produttore, sia dal trasportatore, sia dall’impianto di destino. Ciò rende il suo ruolo garante dell’intero ciclo e la sua competenza necessaria, tanto da essere considerato corresponsabile in caso di non corretta applicazione delle norme di legge.
Gli obblighi di legge per gli intermediari nella gestione di rifiuti
Ogni intermediario di rifiuti senza detenzione ha l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 8, “Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione”.
Per questo tipo di attività la legge prevede specifici obblighi a tutela di tutte le attività che necessitano di smaltire i rifiuti e dunque si rivolgono al mercato specializzato degli intermediari.
In particolare, gli obblighi documentali dei soggetti intermediari di rifiuti sono sanciti dal D.lgs. 152/2006 e dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente e dell’Industria del 4 agosto 1998 e sono posti a garanzia del corretto operato dell’intermediario.
Esso infatti è obbligato a tenere il cosiddetto Registro Documentale di Carico e Scarico e deve procedere a:
- Corretta annotazione di ogni operazione di carico e di scarico e vidimazione del registro stesso presso la Camera di commercio.
- Conservare una fotocopia della copia del formulario emesso dal produttore.
- Inviare annualmente il MUD alla Camera di commercio.
- Conservare, per un periodo di tempo stabilito, il registro integrato con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti prodotti.
E’ molto importante che l’intermediario nella gestione dei rifiuti operi nei termini di legge, secondo i dettami della legislazione vigente. Ciò è posto a tutela e garanzia, non solo di ogni produttore di rifiuti, ma anche della collettività.